Art. 89-bis Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018
Prescrizioni di medicinali
Per le prescrizioni di medicinali, laddove non e’ necessario inserire il nominativo dell’interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.