Art. 77 Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018
Modalità particolari
1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
b) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie
e dagli esercenti le professioni sanitarie;
b) dai soggetti pubblici indicati all’articolo 80.