Art. 7 – Proposta di Regolamento e-Privacy
Conservazione e cancellazione dei dati delle comunicazioni elettroniche
1. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), il fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche cancella il contenuto delle comunicazioni elettroniche o anonimizza tali dati dopo che il o i destinatari previsti hanno ricevuto il contenuto della comunicazione elettronica. Tali dati possono essere registrati o conservati dagli utenti finali o da un terzo da essi incaricato di registrare, conservare o trattare altrimenti tali dati, a norma del regolamento (UE) 2016/679.
2. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e c), il fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche cancella i metadati delle comunicazioni elettroniche o anonimizza tali dati quando non sono più necessari al fine di trasmettere una comunicazione.
3. Se il trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche avviene a fini di fatturazione, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), i pertinenti metadati possono essere conservati fino alla fine del periodo nel quale una fattura può essere legalmente contestata o un pagamento può essere preteso, conformemente al diritto nazionale.