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Normativa

Art. 61 Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018

By 3 Ottobre, 2018No Comments

Art. 61 Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018

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Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da piu’ archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d’Europa.

2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita’ alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo’ essere altresi’ menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione.

3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale.

4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

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