Art. 21 – Proposta di Regolamento e-Privacy
Ricorsi
1. Fatto salvo ogni altro rimedio amministrativo o giudiziario, tutti gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica dispongono degli stessi rimedi di cui agli articoli 77, 78 e 79 del regolamento (UE) 2016/679.
2. Tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dagli utenti finali i cui interessi sono lesi dalle violazioni del presente regolamento e aventi un interesse legittimo nella cessazione o nella proibizione delle presunte violazioni, compreso un fornitore di servizi di comunicazione che protegga i propri interessi commerciali legittimi, hanno il diritto di intentare un’azione legale contro tali violazioni.