Art. 18 – Proposta di Regolamento e-Privacy
Autorità di controllo indipendenti
1. La o le autorità di controllo indipendenti responsabili di monitorare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono altresì responsabili di monitorare l’applicazione del presente regolamento. I capi VI e VII del regolamento (CE) n. 2016/679 si applicano mutatis mutandis. Le mansioni e i poteri delle autorità di controllo sono espletati nei confronti degli utenti finali.
2. La o le autorità di controllo di cui al paragrafo 1 collaborano qualora opportuno con le autorità nazionali di regolamentazione istituite a norma della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche].