Art. 15 – Proposta di Regolamento e-Privacy
Elenchi pubblici
1. I fornitori di elenchi pubblici ottengono il consenso degli utenti finali aventi natura di persone fisiche per inserire i loro dati personali nell’elenco e quindi ottengono il consenso da tali utenti finali per l’inserimento dei dati per categorie di dati personali nella misura in cui tali dati sono pertinenti al fine perseguito dall’elenco quale determinato dal fornitore del servizio. I fornitori conferiscono a tali utenti finali aventi natura di persone fisiche i mezzi per accertare, rettificare e cancellare tali dati.
2. I fornitori di elenchi pubblici comunicano agli utenti finali aventi natura di persone fisiche e i cui dati sono presenti nell’elenco, le funzioni di ricerca disponibili dell’elenco e ottengono il consenso degli utenti finali prima di abilitare tali funzioni di ricerca connesse ai loro propri dati.
3. I fornitori di elenchi pubblici prevedono che gli utenti finali aventi natura di persone giuridiche abbiano la possibilità di contestare l’inserimento nell’elenco dei dati a esse relativi. I fornitori conferiscono a tali utenti finali aventi natura di persone giuridiche i mezzi per accertare, rettificare e cancellare tali dati.
4. La possibilità che gli utenti finali non siano inclusi in un elenco pubblico o di accertare, rettificare e cancellare tutti i dati a essi connessi è offerta a titolo gratuito.