Art. 13 – Proposta di Regolamento e-Privacy
Eccezioni alla presentazione e restrizione dell’identificazione della linea chiamante e collegata
1. Indipendentemente dal fatto che l’utente finale chiamante abbia impedito la presentazione dell’identificazione, nei casi di chiamate a servizi di emergenza i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basata sul numero accessibili al pubblico annullano la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e il rifiuto o il mancato consenso di un utente finale per il trattamento dei metadati, linea per linea per le organizzazioni che fruiscono delle comunicazioni di emergenza, compresi i punti di risposta di pubblica sicurezza, al fine di rispondere a tali comunicazioni.
2. Gli Stati membri adottano disposizioni più specifiche per quanto attiene all’istituzione di procedure e alle circostanze in cui i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basata sul numero accessibili al pubblico possono superare la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante su base temporanea, quando gli utenti finali richiedono il tracciamento di chiamate maligne o importune.