La prova in giudizio di una pagina web: profili problematici
di Carmela Miranda
L’esigenza di fornire in giudizio la prova relativa all’esistenza di una pagina web viene in rilievo in diverse occasioni: si pensi, a titolo esemplificativo, al soggetto che, avendo subito una diffamazione per il tramite di una pagina web, intenda querelare l’autore, ovvero al soggetto che scatti una fotografia e contesti la violazione del proprio diritto d’autore per la pubblicazione della medesima su una pagina web senza il suo consenso. La rilevanza processuale di una pagina web e la conseguente sua produzione in giudizio costituisce, pertanto, una tematica di indubbio rilievo per l’operatore del diritto, chiamato con sempre maggiore frequenza a confrontarsi su questioni, come quella in esame, che attengono al complesso mondo digitale.
Ciò posto, al fine di correttamente inquadrare la problematica di cui sopra, giova preliminarmente operare una distinzione. La riproduzione di una pagina web su supporto cartaceo, infatti, non va confusa con il documento informatico, il quale, pur nella sua veste digitale, laddove sia corredato dalle specifiche caratteristiche indicate dalla legge, possiede la stessa valenza, sia sostanziale, che processuale, del documento cartaceo. Più in particolare, per documento informatico, secondo la definizione contenuta nell’art. 1, lett. p), del d. lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (in sigla Cad) – si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Orbene, la pagina web può essere senza dubbio ricompresa nella definizione di documento informatico, di talchè possiede l’efficacia probatoria riconosciuta a quest’ultimo. Il riferimento normativo in materia è rappresentato dall’art. 21 Cad, il quale dispone che: “Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità e immodificabilità (…)”. Invero, il previgente art. 10 del D.P.R. 445/2000 si riferiva espressamente all’art. 2712 c.c. affermando che “Il documento informatico ha l’efficacia probatoria prevista dall’articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate (…)”. L’omissione del più recente testo legislativo, tuttavia, è soltanto apparente poiché il Cad ha modificato l’art. 2712 c.c., inserendo l’espresso riferimento alle riproduzioni informatiche. Ne deriva che il documento informatico non sottoscritto, e di conseguenza la pagina web, ha l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche: esso forma piena prova delle cose e dei fatti rappresentati qualora il soggetto contro il quale viene prodotto non provveda a disconoscerlo.
Chiarito tale aspetto, la questione che si è posta all’attenzione dell’interprete è se la mera riproduzione cartacea di una pagina web sia sufficiente a rappresentare in giudizio la prova dell’esistenza della medesima. Invero, sebbene la stampa su supporto cartaceo sia, senza dubbio, facilmente eseguibile e non comporti costi di rilievo, essa presenta alcune criticità non facilmente superabili. Non solo, infatti, potrebbero sollevarsi perplessità in ordine al contenuto, potendosi dubitare che la stampa cartacea contenga, esattamente, i dati riportati sulla pagina web ma, problemi maggiori si porrebbero in relazione all’identificazione dell’autore reale della pagina web riprodotta su carta, nonché alla determinazione di una data certa cui ricondurre la creazione della pagina de qua, non rinvenendosi sul supporto cartaceo indicazioni temporali certe.
Il manifestarsi delle problematiche sopra esposte, reso ancora più evidente dal sempre più frequente utilizzo del web nei rapporti caratterizzanti la società civile, ha spinto anche la giurisprudenza a soffermarsi sul tema. In particolare, risale al 2004 un primo intervento della Corte di Cassazione (sentenza n. 2912 del 16 febbraio 2004) mediante il quale i giudici di Piazza Cavour hanno escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di pagina web su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con determinate garanzie, quali la rispondenza all’originale e la riferibilità a un ben individuato momento. Ciò in quanto, evidenzia la Corte, le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, di conseguenza, a prescindere dalla ritualità della produzione, risulta erroneo, in relazione ad una pagina web depositata da un soggetto nel corso del giudizio di rinvio, il richiamo dei principi relativi alla produzione in appello di documenti precostituiti, perché non è di questi che si tratta.
Il citato orientamento giurisprudenziale, espresso in data antecedente all’integrazione dell’art. 2712 c.c., pur salutato con favore da chi aspettava una risposta dagli interpreti del diritto su un argomento inedito, come quello in esame, tuttavia ha sollevato alcuni interrogativi quanto alle sue implicazioni. Nel dettaglio, ci si è chiesti quali requisiti la stampa cartacea debba necessariamente presentare affinchè appaia incontrovertibile il riferimento temporale sulla medesima indicato e la sua rispondenza con la riprodotta pagina web. Sul punto si è osservato che, nell’ipotesi in cui la stampa cartacea riporti fedelmente la data di accesso al sito web, un’ipotetica sua contestazione potrebbe apparire difficoltosa. D’altra parte, laddove la pagina web riprodotta non sia stata cancellata dal sito ove è stata estratta, ciò ne faciliterebbe la riconducibilità ed incontestabilità delle informazioni ivi tratte. L’assenza di precisi chiarimenti legislativi in materia è stata recentemente sopperita mediante l’emanazione del Cad, il cui art. 23, comma 2 bis, stabilische che “Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Apprezzabile, dunque, è l’impegno del legislatore di risolvere i dubbi e le perplessità manifestate dagli studiosi, preoccupati fino a quel momento di stabilire la rilevanza processuale della stampa cartacea di una pagina web.
Continuando nell’analisi dell’art. 23 Cad, occorre evidenziare che il comma 3 non sembrerebbe richiedere l’attestazione di conformità della copia al documento riprodotto, la quale è, invece, prevista dai commi 4 e 5 con diverse modalità, a seconda che il documento possa essere considerato unico o non unico. Nondimeno non si dubita che la copia rilasciata dal notaio dovrà contenere detta attestazione di conformità secondo le norme che regolano il relativo ordinamento. In assenza di una precisazione in ordine alle componenti da considerare al fine di accertare la conformità all’originale ovvero alle garanzie da adottare, il Consiglio del Notariato ha emesso delle chiare linee guida sulle modalità da seguire per far sì che i notai estraggano copia conforme di una pagina web che offra massima garanzia a livello probatorio. In particolare, il notaio dovrà necessariamente certificare:
- l’indirizzo internet: la pagina può dirsi, infatti, web se essa è reperibile attraverso Internet per cui dovrà far parte della copia l’indirizzo internet che evidenzierà contemporaneamente anche il protocollo di comunicazione utilizzato per lo scambio dei dati (normalmente sarà il protocollo http, ma in caso di pagine cifrate avremo il protocollo https);
- tipo di browser: essendo un documento mediato la cui presentazione all’utente è fortemente influenzata dal tipo di browser adoperato sarà buona norma indicare il programma utilizzato per il suo reperimento e la sua visualizzazione;
- altro elemento essenziale, oltre la data, è l’ora in cui la copia viene effettuata in quanto l’elemento temporale è spesso dirimente circa la presenza o meno di un determinato contenuto su Internet; visto che spesso i luoghi fisici dove sono ubicati i server che pubblicano le varie pagine possono essere molto distanti da quello dell’utente sarà opportuno riportare detto orario anche nel formato GMT ovvero facendo riferimento al tempo internazionale;
- dati relativi ad eventuali certificati di sicurezza per la verifica dell’identità del sito: qualora il sito web utilizzi la crittografia per trasmettere le informazioni sarà necessario riportare anche i dati del certificato di sicurezza in quanto componente rilevante al fine di stabilire la sua autenticità.
In tal modo, è stato individuato, in via interpretativa, un contenuto minimo della certificazione di conformità della pagina web dal quale non può prescindersi e che potrà ovviamente essere integrato con l’attestazione di ulteriori elementi rimessi alla sensibilità del singolo notaio nonché alla personale conoscenza degli strumenti informatici.
Svolte tali premesse, un occhio inesperto in materia giuridica potrebbe interrogarsi in merito all’utilità della richiesta di una copia certificata al notaio. Ebbene: l’efficacia probatoria della copia cartacea di una pagina web corrisponderà all’originale e, più precisamente, a quella di cui all’art. 2712 c.c. se il pubblico ufficiale certificherà la conformità di tutte le componenti, ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Qualora, invece, l’attestazione risulti incompleta, deve ritenersi applicabile l’art. 2717 c.c. che si riferisce al valore probatorio di altre copie e che costituiva valido punto di riferimento prima dell’intervento del legislatore in materia. La copia della pagina web avrà, ai sensi di detta norma, valore di principio di prova per cui il giudice valuterà se e quale efficacia riconoscerle. Inoltre, giova evidenziare che il ricorso al tradizionale supporto cartaceo inciderà inevitabilmente sull’oggetto della copia che risulterà limitato. Sarà infatti possibile procedere esclusivamente, alla trasposizione del contenuto statico (immagini o testo). La conformità dei contenuti diversi da quelli testuali non potrà essere attestata in questa forma dal notaio, ma sarà necessario ricorrere alla perizia di un esperto, trattandosi di operazione che esula dall’attività di rilascio di copie, delegata al pubblico ufficiale che estraendo una copia autentica della pagina web in questione, proceda a certificare la conformità della copia cartacea rispetto all’originale.
Infine, per correttezza espositiva, occorre evidenziare che sussiste un’alternativa meno gravosa in termini economici rispetto al ricorso al notaio. Si potrebbe, infatti, chiedere l’ausilio di un terzo soggetto che, avendo preso visione dell’esistenza della pagina web e del suo contenuto, nella veste di testimone, dichiari in giudizio la conformità della stampa cartacea rispetto all’originale. Alla parte che intenda provare in giudizio l’esistenza di un pagina web è rimessa la scelta.
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