Skip to main content
NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 91 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By 7 Luglio, 201712 Settembre, 2018No Comments

Articolo 91 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 91 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Torna all’indice

Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose

1.   Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.

2.   Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un’autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

Torna all’indice

 

it_IT