Art. 75 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)
Segreteria
1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.
2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.
3. Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.
4. Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo d’intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.
5. La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.
6. La segreteria è incaricata in particolare:
a) |
della gestione ordinaria del comitato; |
b) |
della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione; |
c) |
della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico; |
d) |
dell’uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna; |
e) |
della traduzione delle informazioni rilevanti; |
f) |
della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito; |
g) |
della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato. |