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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 24 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By 30 Giugno, 201712 Settembre, 2018No Comments

Articolo 24 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 24 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Responsabilità del titolare del trattamento

1.   Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2.   Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l’attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

3.   L’adesione ai codici di condotta di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all’articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.


Linee-guida GDPR sui responsabili della protezione dei dati (RPD)

Adottate il 13 dicembre 2016 – Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017

Puoi scaricare qui l’intero documento “Linee guida sui responsabili della protezione dei dati”, oppure navigare la versione interattiva (consigliato):

 

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