Art. 96 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)
Rapporto con accordi precedentemente conclusi
Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima di 24 maggio 2016 e conformi al diritto dell’Unione applicabile prima di tale data.