Art. 87 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)
Trattamento del numero di identificazione nazionale
Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d’identificazione d’uso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo d’identificazione d’uso generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato conformemente al presente regolamento.