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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 78 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 7, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:35 +0200+02:003530#30Wed, 12 Sep 2018 12:19:35 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:19:35 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:19:35 +02001912199pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:35 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:35 +0200+02:003530#/30Wed, 12 Sep 2018 12:19:35 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:19:35 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 78 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 78 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo

1.   Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda.

2.   Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l’autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 77.

3.   Le azioni nei confronti dell’autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita.

4.   Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un’autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell’ambito del meccanismo di coerenza, l’autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all’autorità giurisdizionale.

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