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NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 53 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By July 4, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 12:02:11 +0200+02:001130#30Wed, 12 Sep 2018 12:02:11 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:02:11 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:02:11 +02000212029pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:02:11 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:02:11 +0200+02:001130#/30Wed, 12 Sep 2018 12:02:11 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:02:11 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 53 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 53 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

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Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo

1.   Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:

dal rispettivo parlamento;

dal rispettivo governo;

dal rispettivo capo di Stato; oppure

da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.

2.   Ogni membro possiede le qualifiche, l’esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

3.   Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d’ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.

4.   Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni.

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