Art. 29 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)
Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.
Linee-guida GDPR sui responsabili della protezione dei dati (RPD)
Adottate il 13 dicembre 2016 – Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017
Puoi scaricare qui l’intero documento “Linee guida sui responsabili della protezione dei dati”, oppure navigare la versione interattiva (consigliato):
- Nomina di un RPD (Responsabile della protezione dei dati)
- Posizione del RPD
- Compiti del RPD
- FAQ sul RPD
- Scheda Infografica dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
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