Art. 24 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)
Responsabilità del titolare del trattamento
1. Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l’attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.
3. L’adesione ai codici di condotta di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all’articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.
Linee-guida GDPR sui responsabili della protezione dei dati (RPD)
Adottate il 13 dicembre 2016 – Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017
Puoi scaricare qui l’intero documento “Linee guida sui responsabili della protezione dei dati”, oppure navigare la versione interattiva (consigliato):
- Nomina di un RPD (Responsabile della protezione dei dati)
- Posizione del RPD
- Compiti del RPD
- FAQ sul RPD
- Scheda Infografica dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Manuali consigliati per applicare al meglio il GDPR: