Skip to main content
NormativaPrivacy & GDPR

Articolo 10 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

By June 30, 2017#!30Wed, 12 Sep 2018 10:38:25 +0200+02:002530#30Wed, 12 Sep 2018 10:38:25 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12am30am-30Wed, 12 Sep 2018 10:38:25 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 10:38:25 +02003810389amWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 10:38:25 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 10:38:25 +0200+02:002530#/30Wed, 12 Sep 2018 10:38:25 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 10:38:25 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 10 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Art. 10 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Torna all’indice

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica.

Torna all’indice


Libri consigliati:

   

 

en_US